IL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI FANO ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione ex art. 1 legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 nella causa civile n. 253/2021 R.G.A.C. promossa da: E.S., residente a ..., rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Nicolini del Foro di Pesaro, in virtu' di procura speciale conferita in calce al ricorso introduttivo; ricorrente contro: UTG Prefettura/PU - in persona del Prefetto pro tempore; convenuto oggetto: opposizione ex art. 6-7 decreto-legge n. 150/2011. Motivi di fatto e di diritto Il ricorrente propone opposizione avverso ordinanza ingiunzione fascicolo n. ... (n. prog. COVID) redatta dalla Prefettura di Pesaro Urbino e notificata in data ... a mani proprie del ricorrente, con cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 421,65=, compresa di spese di notifica, ritenuta la fondatezza del verbale n. ... redatto dalla Prefettura di Pesaro Urbino il ... con cui si contestava la violazione dell'art. 1 decreto-legge 6 febbraio 2020, n. 6 convertito in legge n. 13/2020 in quanto si spostava nel territorio in mancanza di comprovate esigenze lavorative. di motivi di salute o di situazione di necessita' (art. 1, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020). Si legge nel verbale di contestazione che originariamente il fatto era punito ex art. 650 codice penale ma che poi l'illecito veniva depenalizzato ed applicata una sanzione amministrativa pecuniaria e quindi si contestava all'E. la violazione delle disposizioni volte a contenere la diffusione del contagio del virus COVID-19. In fatto all'E. si contestava che il ... presso la stazione ferroviaria di F. costui aveva violato l'art. 1, decreto-legge n. 6 del 6 febbraio 2020 nonche' dei decreti attuativi e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto si spostava nel territorio con utilizzo di veicolo in mancanza comprovate esigenze lavorative, di motivi di salute o di situazioni di necessita' (art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020). Resisteva l'amministrazione convenuta depositando gli atti relativi all'accertamento eseguito, eccependo in via preliminare che il ricorrente aveva proposto opposizione via PEC in data 23 marzo 2021 chiedendo percio' la dichiarazione di inammissibilita' dell'opposizione poiche' proposta oltre il termine perentorio di giorni trenta dalla notifica. Dagli atti di causa emerge che il ricorrente trasmetteva il ricorso e gli allegati via PEC in data 22 marzo 2021 e non il 23 marzo 2021 cosi' come erroneamente indicato da questa cancelleria nel timbro di deposito. L'opposizione e' stata proposta tempestivamente in quanto l'ordinanza ingiunzione veniva notificata il 20 febbraio 2021 mentre il ricorso veniva proposto attraverso PEC in data 22 marzo 2021 e cioe' entro i trenta giorni di legge. Deve quindi respingersi la domanda di inammissibilita' del ricorso. Eccepiva inoltre l'illegittimita' della dichiarazione dello stato di emergenza per violazione degli articoli 95 e 78 e degli articoli 97 e 98 della Costituzione che non prevedono il potere del Consiglio dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per motivi sanitari. Faceva riferimento ad una pronuncia del giudice di pace di Frosinone n. 516 del 29 luglio 2020 che produceva ed a cui integralmente si riportava. Cio' comportava l'illegittimita' di tutti gli atti amministrativi conseguenti come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020. Precisava che la Costituzione prevedeva come unico motivo per la dichiarazione dello stato di emergenza la sussistenza dello stato di guerra regolato dagli articoli 78 e 87 della Costituzione. Precisava che l'art. 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 1/18 non menzionava il rischio sanitario e quindi non potevano essere applicati gli eventi emergenziali di protezione civile. Eccepiva quindi l'illegittimita' della delibera del C.d.M. del 31 gennaio 2020 in assenza dei relativi poteri in capo al C.d.M. medesimo Eccepiva inoltre l'illegittimita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui sopra emesso in violazione dell'art. 13 della Costituzione giacche' prevedeva un obbligo di permanenza domiciliare che poteva irrogarsi se non per atto motivato da Autorita' giudiziarie e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Osservava che anche il Tribunale penale di Reggio Emilia sez. II con sentenza n. 54 del 27 gennaio 2021 aveva ugualmente disapplicato tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'art. 13 della Costituzione. Nel merito eccepiva l'opponente che sussistevano i motivi di necessita' per lo spostamento dovendo recarsi ad acquistare generi alimentari di prima necessita', sito nei pressi della stazione ferroviaria in cui era stato fermato. Osserva questo giudice che le eccezioni svolte dalla ricorrente nell'ambito dell'opposizione all'ordinanza di che trattasi meritino il vaglio della Corte costituzionale poiche' tali eccezioni attengono a questioni relative al dubbio di legittimita' costituzionale di disposizioni normative. 1. La prima inerisce alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 in quanto alcuna norma primaria o avente efficacia di legge ordinaria attribuisce al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza per rischio sanitario. L'art. 7, comma 1, lettera c) decreto legislativo n. 1/2018 e' compreso nel codice della protezione civile e riguarda i casi in cui la protezione civile e' titolata ad intervenire in casi di calamita' od urgenza e non e' quindi comparabile con la dichiarazione dello stato di emergenza previsto dalla Carta costituzionale . La Costituzione italiana non prevede disposizioni in merito all'emergenza sanitaria: pertanto lo stato di emergenza sanitaria e' stato deliberato in forza della legge n. 225/1992 sulla protezione civile dal solo Presidente del Consiglio dei ministri, senza il coinvolgimento nella decisione del Parlamento nonostante siano state derogate liberta' fondamentali, coperte da riserva di legge. L'art. 78 della Costituzione prevede lo stato di guerra: sancisce che il Parlamento decide lo stato di guerra conferendo al Governo i poteri necessari, cioe' strettamente proporzionati all'evento da fronteggiare. Si sarebbe potuto utilizzare questo modello uniformando lo stato di guerra a quello di emergenza sanitaria: di tal guisa il Governo non sarebbe stato libero di emanare atti di fonte secondaria, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, legittimati da fonti primarie, i decreti - legge ex art. 77 della Costituzione, sono stati conferiti in tal modo poteri di amplissima discrezionalita' al solo Presidente del Consiglio. Per quanto riguarda le limitazioni ai diritti fondamentali, si osserva come solo la legge puo' derogare a diritti costituzionalmente garantiti, affinche' la decisione restrittiva sia presa dai rappresentanti dei cittadini. Nel caso quindi di illegittimita' della dichiarazione dello stato di emergenza per motivi di ordine sanitario debbono ritenersi illegittimi tutti i provvedimenti successivi adottati dal Governo che debbono essere dichiarati privi di efficacia ex tunc. 2. Eccepisce poi l'illegittimita' del cosiddetto lockdown e cioe' della imposizione di un obbligo di permanenza domiciliare che costituisce a tutti gli effetti una restrizione della liberta' personale vietata dalla Costituzione; si assume violato quindi l'art. 3 della Carta Costituzione che prevede infatti come la liberta' personale sia inviolabile e quindi non puo' ammettersi alcuna restrizione personale se non per atto motivato dell'autorita' giudiziaria. Il decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020 all'art. 1, comma 2 prevede infatti la: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale; d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche' risultate positive al virus; f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico; g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico; o) possibilita' di disporre o di affidare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65; e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza; q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi; u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare cori modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio, di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita'; bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonche' agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale; hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate. Tutte queste questioni appaiono rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondate; appare quindi che per le disposizioni normative sopra indicate vi sia dubbio di legittimita' costituzionale in quanto violate le disposizioni della Costituzione sopra indicate; articoli 13, 77 e 78.