IL GIUDICE ONORARIO DI PACE DI FANO 
 
    ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rimessione  ex  art.  1
legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 nella causa  civile  n.
253/2021 R.G.A.C. promossa da: 
        E.S., residente  a  ...,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.
Emiliano Nicolini del Foro di Pesaro, in virtu' di  procura  speciale
conferita in calce al ricorso introduttivo; 
        ricorrente  contro:  UTG  Prefettura/PU  -  in  persona   del
Prefetto pro tempore; 
        convenuto oggetto:  opposizione  ex  art.  6-7  decreto-legge
n. 150/2011. 
 
                    Motivi di fatto e di diritto 
 
    Il ricorrente propone opposizione avverso  ordinanza  ingiunzione
fascicolo n. ... (n. prog. COVID) redatta dalla Prefettura di  Pesaro
Urbino e notificata in data ... a mani proprie  del  ricorrente,  con
cui si intimava il pagamento della somma complessiva di euro 421,65=,
compresa di spese di notifica, ritenuta la fondatezza del verbale  n.
... redatto dalla Prefettura di Pesaro  Urbino  il  ...  con  cui  si
contestava la violazione dell'art. 1 decreto-legge 6  febbraio  2020,
n. 6 convertito in  legge  n.  13/2020  in  quanto  si  spostava  nel
territorio in mancanza di comprovate esigenze lavorative.  di  motivi
di salute  o  di  situazione  di  necessita'  (art.  1,  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020). 
    Si legge nel verbale  di  contestazione  che  originariamente  il
fatto era punito ex art. 650 codice  penale  ma  che  poi  l'illecito
veniva  depenalizzato  ed  applicata  una   sanzione   amministrativa
pecuniaria  e  quindi  si  contestava  all'E.  la  violazione   delle
disposizioni volte a contenere la diffusione del contagio  del  virus
COVID-19. 
    In fatto all'E. si contestava  che  il  ...  presso  la  stazione
ferroviaria di F. costui aveva violato l'art. 1, decreto-legge  n.  6
del 6 febbraio  2020  nonche'  dei  decreti  attuativi  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto si spostava  nel  territorio
con utilizzo di veicolo in mancanza comprovate  esigenze  lavorative,
di motivi di salute o di situazioni di necessita' (art. 1 decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020). 
    Resisteva  l'amministrazione  convenuta  depositando   gli   atti
relativi all'accertamento eseguito, eccependo in via preliminare  che
il ricorrente aveva proposto opposizione via PEC  in  data  23  marzo
2021  chiedendo  percio'   la   dichiarazione   di   inammissibilita'
dell'opposizione poiche' proposta  oltre  il  termine  perentorio  di
giorni trenta dalla notifica. 
    Dagli atti di causa  emerge  che  il  ricorrente  trasmetteva  il
ricorso e gli allegati via PEC in data 22 marzo  2021  e  non  il  23
marzo 2021 cosi' come erroneamente indicato da questa cancelleria nel
timbro di deposito. 
    L'opposizione  e'  stata  proposta  tempestivamente   in   quanto
l'ordinanza ingiunzione veniva notificata il 20 febbraio 2021  mentre
il ricorso veniva proposto attraverso PEC in data  22  marzo  2021  e
cioe' entro i trenta giorni di legge. 
    Deve  quindi  respingersi  la  domanda  di  inammissibilita'  del
ricorso. 
    Eccepiva inoltre l'illegittimita' della dichiarazione dello stato
di emergenza per violazione degli articoli 95 e 78 e  degli  articoli
97 e 98 della Costituzione che non prevedono il potere del  Consiglio
dei ministri di dichiarare lo stato di emergenza per motivi sanitari. 
    Faceva riferimento ad  una  pronuncia  del  giudice  di  pace  di
Frosinone  n.  516  del  29  luglio  2020  che  produceva  ed  a  cui
integralmente si riportava. 
    Cio' comportava l'illegittimita' di tutti gli atti amministrativi
conseguenti come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 marzo 2020 e 9 marzo 2020. 
    Precisava che la Costituzione prevedeva come unico motivo per  la
dichiarazione dello stato di emergenza la sussistenza dello stato  di
guerra regolato dagli articoli 78 e 87 della Costituzione. 
    Precisava  che  l'art.  7,  comma  1,  lettera  c)  del   decreto
legislativo n. 1/18 non menzionava il rischio sanitario e quindi  non
potevano essere  applicati  gli  eventi  emergenziali  di  protezione
civile. 
    Eccepiva quindi l'illegittimita' della delibera del C.d.M. del 31
gennaio 2020 in  assenza  dei  relativi  poteri  in  capo  al  C.d.M.
medesimo 
    Eccepiva inoltre l'illegittimita' del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui sopra emesso in violazione dell'art. 13
della  Costituzione  giacche'  prevedeva  un  obbligo  di  permanenza
domiciliare  che  poteva  irrogarsi  se  non  per  atto  motivato  da
Autorita' giudiziarie e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 
    Osservava che anche il Tribunale penale di Reggio Emilia sez.  II
con sentenza n. 54 del 27 gennaio 2021 aveva ugualmente  disapplicato
tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per violazione
dell'art. 13 della Costituzione. 
    Nel merito eccepiva l'opponente  che  sussistevano  i  motivi  di
necessita' per lo spostamento dovendo recarsi  ad  acquistare  generi
alimentari di  prima  necessita',  sito  nei  pressi  della  stazione
ferroviaria in cui era stato fermato. 
    Osserva questo giudice che le eccezioni svolte  dalla  ricorrente
nell'ambito dell'opposizione all'ordinanza di che  trattasi  meritino
il vaglio della Corte costituzionale poiche' tali eccezioni attengono
a questioni relative al  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  di
disposizioni normative. 
    1. La prima inerisce alla delibera dello stato di  emergenza  del
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  in  quanto  alcuna  norma
primaria  o  avente  efficacia  di  legge  ordinaria  attribuisce  al
Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di  emergenza
per rischio sanitario. 
    L'art. 7, comma 1, lettera c) decreto legislativo  n.  1/2018  e'
compreso nel codice della protezione civile e riguarda i casi in  cui
la protezione civile e' titolata ad intervenire in casi di  calamita'
od urgenza e non e' quindi comparabile  con  la  dichiarazione  dello
stato di emergenza previsto dalla Carta costituzionale . 
    La Costituzione  italiana  non  prevede  disposizioni  in  merito
all'emergenza sanitaria: pertanto lo stato di emergenza sanitaria  e'
stato deliberato in forza della legge n.  225/1992  sulla  protezione
civile dal solo Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  senza  il
coinvolgimento nella decisione del Parlamento nonostante siano  state
derogate liberta' fondamentali, coperte da riserva di legge. 
    L'art. 78 della Costituzione prevede lo stato di guerra: sancisce
che il Parlamento decide lo stato di guerra conferendo al  Governo  i
poteri necessari,  cioe'  strettamente  proporzionati  all'evento  da
fronteggiare. 
    Si sarebbe potuto utilizzare questo modello uniformando lo  stato
di guerra a quello di emergenza sanitaria: di tal  guisa  il  Governo
non sarebbe stato libero di  emanare  atti  di  fonte  secondaria,  i
decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  legittimati  da
fonti primarie, i decreti - legge ex art. 77 della Costituzione, sono
stati conferiti in tal modo poteri di amplissima discrezionalita'  al
solo Presidente del Consiglio. 
    Per quanto riguarda le limitazioni ai  diritti  fondamentali,  si
osserva come solo la legge puo' derogare a diritti costituzionalmente
garantiti,  affinche'  la  decisione  restrittiva   sia   presa   dai
rappresentanti dei cittadini. 
    Nel caso quindi di illegittimita' della dichiarazione dello stato
di  emergenza  per  motivi  di  ordine  sanitario  debbono  ritenersi
illegittimi tutti i provvedimenti successivi adottati dal Governo che
debbono essere dichiarati privi di efficacia ex tunc. 
    2. Eccepisce poi l'illegittimita' del cosiddetto lockdown e cioe'
della  imposizione  di  un  obbligo  di  permanenza  domiciliare  che
costituisce a  tutti  gli  effetti  una  restrizione  della  liberta'
personale vietata dalla Costituzione; si assume violato quindi l'art.
3 della Carta Costituzione  che  prevede  infatti  come  la  liberta'
personale  sia  inviolabile  e  quindi  non  puo'  ammettersi  alcuna
restrizione  personale  se  non  per  atto  motivato   dell'autorita'
giudiziaria. 
    Il decreto-legge n. 19 del 25 marzo  2020  all'art.  1,  comma  2
prevede infatti la: 
        a)  limitazione  della  circolazione  delle  persone,   anche
prevedendo  limitazioni  alla  possibilita'  di  allontanarsi   dalla
propria  residenza,  domicilio  o  dimora  se  non  per   spostamenti
individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da  esigenze
lavorative, da situazioni di  necessita'  o  urgenza,  da  motivi  di
salute o da altre specifiche ragioni; 
        b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco,
ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; 
        c) limitazioni o divieto di allontanamento e di  ingresso  in
territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al
territorio nazionale; 
        d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale
ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi  confermati  di
malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate  al  di
fuori del territorio italiano; 
        e) divieto assoluto di spostarsi dalla propria  abitazione  o
dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perche'
risultate positive al virus; 
        f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti
in luoghi pubblici o aperti al pubblico; 
        g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative
di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di  riunione  in
luogo pubblico o  privato,  anche  di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo, ricreativo e religioso; 
        h)  sospensione   delle   cerimonie   civili   e   religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; 
        i) chiusura di cinema,  teatri,  sale  da  concerto  sale  da
ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale  bingo,  centri
culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi
di aggregazione; 
        l) sospensione dei congressi, di  ogni  tipo  di  riunione  o
evento  sociale  e  di   ogni   altra   attivita'   convegnistica   o
congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza; 
        m)  limitazione  o  sospensione  di  eventi  e   competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi  pubblici  o  privati,
ivi compresa la possibilita' di disporre la  chiusura  temporanea  di
palestre,  centri  termali,  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e
impianti sportivi, anche  se  privati,  nonche'  di  disciplinare  le
modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi; 
        n)  limitazione  o  sospensione  delle   attivita'   ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in  luoghi  aperti
al pubblico; 
        o) possibilita' di disporre o  di  affidare  alle  competenti
autorita' statali  e  regionali  la  limitazione,  la  riduzione,  la
sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di
merci, automobilistico, ferroviario, aereo,  marittimo,  nelle  acque
interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; 
        p) sospensione dei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  65;  e  delle
attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche'
delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e
le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,  di
corsi professionali, master, corsi per  le  professioni  sanitarie  e
universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e  locali
e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative
o prove di esame, ferma  la  possibilita'  del  loro  svolgimento  di
attivita' in modalita' a distanza; 
        q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle  iniziative  di
scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche
comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di
ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; 
        r) limitazione o  sospensione  dei  servizi  di  apertura  al
pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e  luoghi  della
cultura di cui all'art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,
nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari  sull'accesso
libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 
        s) limitazione della presenza  fisica  dei  dipendenti  negli
uffici delle  amministrazioni  pubbliche,  fatte  comunque  salve  le
attivita'  indifferibili  e  l'erogazione  dei   servizi   essenziali
prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; 
        t) limitazione o sospensione delle  procedure  concorsuali  e
selettive finalizzate all'assunzione di personale  presso  datori  di
lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in
cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi
curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte  salve  l'adozione
degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati  dalla
legge, la conclusione delle  procedure  per  le  quali  risulti  gia'
ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e   la   possibilita'   di
svolgimento  dei  procedimenti  per  il  conferimento  di   specifici
incarichi; 
        u) limitazione o sospensione delle attivita'  commerciali  di
vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare
la  reperibilita'  dei  generi  agricoli,  alimentari  e   di   prima
necessita'  da   espletare   cori   modalita'   idonee   ad   evitare
assembramenti di  persone,  con  obbligo  a  carico  del  gestore  di
predisporre le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza
di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o
ridurre il rischio di contagio; 
        v)   limitazione   o   sospensione   delle    attivita'    di
somministrazione al  pubblico  di  bevande  e  alimenti,  nonche'  di
consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; 
        z) limitazione o sospensione di altre attivita'  d'impresa  o
professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche
funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione
dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la
distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a
prevenire o ridurre il rischio, di contagio come principale misura di
contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione
individuale; 
        aa) limitazione  allo  svolgimento  di  fiere  e  mercati,  a
eccezione di quelli necessari per  assicurare  la  reperibilita'  dei
generi agricoli, alimentari e di prima necessita'; 
        bb) specifici divieti o limitazioni  per  gli  accompagnatori
dei pazienti nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti  emergenze  e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); 
        cc)  limitazione  dell'accesso  di  parenti e  visitatori   a
strutture  di  ospitalita'  e  lungo  degenza,  residenze   sanitarie
assistite  (RSA),  hospice,  strutture  riabilitative   e   strutture
residenziali  per  anziani,  autosufficienti  e  non,  nonche'   agli
istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni; 
        dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale
nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a
rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale
della sanita' o dal Ministro della salute; 
        ee) adozione di  misure  di  informazione  e  di  prevenzione
rispetto al rischio epidemiologico; 
        ff) predisposizione di modalita' di lavoro  agile,  anche  in
deroga alla disciplina vigente; 
        gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa
assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a
evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le
condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il
rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove
non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione
di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti
di protezione individuale; 
        hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle
attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per
caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate. 
    Tutte queste questioni appaiono rilevanti ai fini della decisione
del presente giudizio e non manifestamente infondate;  appare  quindi
che per le disposizioni normative sopra indicate  vi  sia  dubbio  di
legittimita' costituzionale in quanto violate le  disposizioni  della
Costituzione sopra indicate; articoli 13, 77 e 78.